CCNL

È stato siglato il 26 gennaio 2024 da Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e Agci Imprese Sociali e le cinque organizzazioni sindacali che hanno partecipato alla trattativa (FP – Cgil, FPS – Cisl, Fisascat – Cisl, Uil – FPL e UilTucs) l’accordo per il rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali. Il CCNL era scaduto il 21 maggio 2019. Convenzionalmente il CCNL decorre dal 01/01/2023 ed avrà vigore fino al 31/12/2025.

Con il Decreto direttoriale del 14 giugno 2024 il Ministero del Lavoro ha pubblicato le tabelle per il costo orario relative al rinnovo del 26 gennaio del CCNL delle Cooperative sociali.

Sono state apportate modifiche sostanziali nella parte normativa, introducendo importanti elementi di flessibilità che dovranno consentire alle cooperative sociali di organizzare con maggiore efficacia nuove risposte ai bisogni emergenti. Il rinnovo ha introdotto nel contratto alcuni passaggi di maggiore riconoscimento della cooperazione sociale, in ambito sia normativo che economico.

L’incremento economico, individuato all’art.75 ad 120 euro a regime per livello C1, viene erogato in tre tranches: 60 euro a febbraio 2024, 30 euro ad ottobre 2024 e 30 euro ad ottobre 2025.

È stata inserita una premessa nell’Accordo con l’obiettivo di valorizzare il lavoro sociale e dare la giusta importanza e riconoscimento al ruolo della cooperazione sociale. È stato integrato l’ambito di applicazione, nella casistica, con le seguenti nuove attività:

  • servizi del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni,
  • servizi educativi e di integrazione/inclusione scolastica,
  • SAD e ADI,
  • centri antiviolenza – aiuto per donne e minori vittime di violenza,
  • gestione di servizi socio – sanitari e socio – assistenziali, in funzione del progetto individuale, per qualsiasi categoria di utenti.

 

Relativamente ai servizi sanitari è stato:

  • introdotto il comparto sanitario,
  • esplicitato un elenco di attività segnatamente riconducibili ai servizi sanitari (servizi ambulatoriali, territoriali, diurni e residenziali di neuropsichiatria infantile; servizi ambulatoriali, territoriali, diurni e residenziali sulla salute mentale, psichiatria, dipendenze patologiche; servizi di assistenza domiciliare integrata).

 

È stato introdotto un osservatorio Nazionale a cui seguirà quello regionale, con l’obiettivo di intervenire e monitorare i sistemi di tutte le gare d’appalto, degli affidamenti e accreditamenti.

Sono state introdotte nell’articolo 25, una serie di causali al fine di consentire una maggiore elasticità nell’uso del contratto a tempo determinato, in modo che sia maggiormente possibile per le cooperative sociali rispondere alle sfide del welfare di oggi, conciliando efficacia, flessibilità e qualità dei servizi.

È stato definito un “elemento temporaneo della retribuzione” per gli educatori dei servizi educativi all’infanzia e per gli educatori professionali socio-pedagogici, così come definiti al comma 597 della Legge 205/2017. A partire dal 1° gennaio 2026 queste due tipologie transiteranno al livello D2.

Sono stati poi inseriti cinque nuovi profili nell’art. 47 soprattutto a sostegno della cooperazione sociale di inserimento lavorativo:

  • Addetti ai servizi di decoro delle comunità urbane – B1,
  • Giardiniera/e, operaia/o agricola/o qualificata/o – B1,
  • Necroforo – B1,
  • Agronomo – E2,
  • Referente operativa/o D2.

È stata introdotta una modalità per il lavoro svolto dagli operatori in struttura: riorganizzato il servizio serale o notturno in modo da prevedere fasce di orario di lavoro retribuito ed effettivo, oltre a riconoscere un’indennità specifica per ciascuna notte con 7 ore di reperibilità.

È stata inserita la maternità al 100% dal 1° gennaio 2024, e non dalla data di firma del CCNL.

In merito al servizio serale o notturno, è stato, riorganizzato in modo da prevedere fasce di orario di lavoro retribuito ed effettivo, oltre a riconoscere un’indennità specifica per ciascuna notte con 7 ore di reperibilità.

Rispetto alla praticabilità degli accordi di gradualità, inserito l’art.9 bis, e definito il meccanismo che parte da esigenze aziendali, ma che prevede, però, una sottoscrizione degli accordi a livello territoriale, poiché tale livello garantisce per ciascuna parte sindacale e datoriale una presenza omogenea e simmetrica.

Viene introdotto l’istituto della quattordicesima mensilità. I lavoratori, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025, matureranno la quattordicesima per un importo pari alla metà della retribuzione mensile che, in prima istanza, sarà versata a giugno 2025.

Riconosciuto il tempo di vestizione e svestizione come orario di lavoro, di complessivi 15 minuti.

Per l’assicurazione sanitaria integrativa è stato introdotto, dal 1° gennaio 2025, un incremento di ulteriori 5 euro mensili per lavoratore.

In allegato, nell’aria documenti dedicata, l’accordo sottoscritto e le tabelle ministeriali.

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