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IMPRESA SOCIALE: I CHIARIMENTI DEL MISE PER LE COOPERATIVE SOCIALI

IMPRESA SOCIALE: I CHIARIMENTI DEL MISE PER LE COOPERATIVE SOCIALI

Nessun obbligo di modifiche statutarie

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La recente Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 2 gennaio 2019, n. 3711/C è dedicata ad una serie di chiarimenti su alcuni adempimenti a carico delle imprese sociali e delle cooperative sociali. 

In particolare, la circolare ministeriale ha confermato che le cooperative sociali e i loro consorzi

·         non hanno alcun obbligo di adeguamento statutario allo scopo di qualificarsi imprese sociali;

·         sono iscritte di diritto nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle imprese sociali;

·         né ad esse si applicano norme che impongano modifiche statutarie a prescindere dall’acquisto dello status di impresa sociale.

 

La circolare  risolve anche il tema della decorrenza dell'obbligo per le cooperative sociali, iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del registro delle imprese, di depositare il bilancio sociale presso il medesimo registro.

 Il MiSE sostiene che le cooperative sociali sono assoggettate all'obbligo del deposito del bilancio sociale nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs 112/2017, cioè con le modalità e i termini che saranno indicati nelle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

 

Le cooperative sociali non avranno dunque l'obbligo di depositare il bilancio sociale fino alla data che sarà indicata dal citato decreto del Ministero del Lavoro. Ovviamente, il deposito potrà avvenire prima di tale data soltanto se la cooperativa sociale intenda redigere e depositare facoltativamente il bilancio sociale (in tal caso avverrà alla luce delle linee guida di cui al decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarietà sociale).

Emerge invece l'obbligo di redigere e depositare il bilancio sociale qualora tale adempimento sia previsto da leggi regionali ovvero qualora la cooperativa sociale si sia iscritta volontariamente nella sezione delle imprese sociali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del d.lgs 155/2006 (ma anche in tal caso alla luce delle linee guida di cui al decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarietà sociale).

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