LINEE GUIDA VALUTAZIONE IMPATTO SOCIALE

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2019 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 luglio 2019 “Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore”, previste dalla riforma del terzo settore e dell’impresa sociale.

Le Linee guida sulla valutazione impatto sociale (VIS), per gli enti del terzo settore (ETS) e le imprese sociali, comprese le cooperative sociali, sono uno strumento promozionale e sperimentale di valutazione, volto a definire un minimo di criteri condivisi. Pertanto, la loro applicazione non è obbligatoria da un punto di vista strettamente giuridico. Il sistema di valutazione dell'impatto sociale ha il fine di far emergere e far conoscere il valore aggiunto sociale generato, i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività del progetto, la sostenibilità dell'azione sociale. Valutare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate. Le valutazioni saranno realizzate con metodi qualitativi e quantitativi e potranno prevedere un sistema di indici e indicatori di impatto, da mettere in relazione con quanto eventualmente rendicontato nel bilancio sociale.

Le Linee guida insistono sull’importanza che le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito di procedure di affidamento, possano prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale da parte degli ETS con cui intrattengono rapporti. La valutazione di impatto è applicabile ad interventi ed azioni di media e lunga durata (almeno diciotto mesi) e di entità economica superiori ad un milione di euro se sviluppati in ambito interregionale, nazionale o internazionale. Laddove prevista, i costi devono essere proporzionati al valore dell'intervento e devono essere inclusi nei costi complessivi finanziati; potranno essere impiegati secondo tempi differiti rispetto all'esecuzione delle attività in modo da cogliere gli impatti di medio e lungo periodo collegate al progetto. Le procedure di affidamento dovranno prevedere modalità e tempi per la messa a punto e l'esecuzione della valutazione.

Per quanto riguarda gli elementi caratterizzanti (processo e misurazione), il decreto sottolinea preliminarmente che esistono diversi approcci, ciascuno dei quali promuove particolari tipi di logiche attraverso metriche e tecniche di misurazione differenti, concludendo che è facoltà dell'ETS la scelta delle metriche per la VIS più adeguate alla tipologia di attività e progetti svolti dall'ente.

Viene fornito un quadro di riferimento del sistema di valutazione dell'impatto sociale cui fare riferimento, strutturato in modo da garantire ampia autonomia agli enti, nel rispetto di alcuni principi e contenuti minimi.

Questi i principi elencati a cui ispirarsi per la VIS:

- intenzionalità: il sistema di valutazione deve essere connesso alla valutazione di obiettivi strategici dell'organizzazione;

- rilevanza: inclusione di tutte le informazioni utili a dare evidenza dell'interesse generale perseguito e della dimensione comunitaria dell'attività svolta;

- affidabilità: informazioni precise, veritiere ed eque, con specifica indicazione delle fonti dei dati;

- misurabilità: le attività oggetto di valutazione che possono essere ricondotte a parametri quantitativi devono essere opportunamente misurate. A tal fine, gli ETS dovranno prevedere un sistema di valutazione che identifichi: a) le dimensioni di valore che le attività perseguono; b) gli indici e gli indicatori coerenti con le attività oggetto della valutazione che permettano comparabilità nel tempo, trasparenza e comunicazione e restituzione pubblica della VIS e del processo partecipativo degli stakeholders.

Il processo dovrà esplicitare gli elementi che compongono le seguenti dimensioni di analisi:

1. dare evidenza del processo di partecipazione alla definizione delle dimensioni di valore della misurazione di impatto da parte di un insieme di classi di stakeholders rappresentativi interni ed esterni all'ente (lavoratori, beneficiari, istituzioni rilevanti, fornitori e comunità di riferimento …);

2. attività: processi volti a dare risposta ai bisogni delle persone su uno specifico territorio in base alla missione sociale che l'ente ha deciso di voler perseguire;

3. servizi: attività che hanno avuto una codificazione e quindi una standardizzazione sia di costo sia di regolamentazione (accreditamenti, convenzioni);

4. progetti: processi che hanno una durata prestabilita e non continuativa con l'obiettivo di individuare nuove soluzioni e quindi di spostare la frontiera dei servizi e delle attività grazie ai risultati del progetto;

5. input: intesi come fattori produttivi, risorse umane e finanziarie impiegate, fattori propri e di terzi;

6. output: intesi come prodotti, beni e servizi risultanti dalle attività poste in essere;

7. outcome: intesi come risultati indiretti della propria azione, effetti e cambiamenti realizzati sulla vita dei soggetti coinvolti e sugli individui in generale rispetto ai territori ed al contesto generale oggetto delle attività.

Il processo per arrivare a misurare l'impatto sociale dovrà prevedere le seguenti fasi:

1. analisi del contesto e dei bisogni partecipata dagli stakeholders;

2. pianificazione degli obiettivi di impatto;

3. analisi delle attività e scelta di metodologia, strumento, tempistica della misurazione rispetto agli obiettivi prefissati e alle caratteristiche dell'intervento;

4. valutazione: attribuzione di un valore, ossia di un significato ai risultati conseguiti dal processo di misurazione;

5. comunicazione degli esiti della valutazione che costituiranno la base informativa per la riformulazione di strategie e conseguenti obiettivi che l'organizzazione si porrà per lo sviluppo futuro delle proprie iniziative.

Per gli ETS tenuti obbligatoriamente alla redazione  del  bilancio  sociale, come le cooperative sociali e le imprese sociali, la valutazione di impatto sociale  può  divenire parte integrante laddove, al paragrafo 6 sezione 5 delle linee  guida per la redazione del bilancio sociale degli enti  di  Terzo  settore, vengono  previste “informazioni  qualitative  e  quantitative  sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività,  sui  beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi”.

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