impresaSOCIALE

La cooperazione sociale è la prima forma giuridica di imprenditoria sociale nata con la legge 381 del 1991. L’affermazione imprenditoriale della cooperazione sociale ha ampliato e legittimato il dibattito culturale, scientifico e politico sull’impresa sociale.

Vere imprese, realmente sociali, che coniugano la funzione di solidarietà sociale con le caratteristiche che vengono richieste a un’impresa in termini di efficienza, trasparenza, affidabilità economico-finanziaria: è questo un risultato cui si è arrivati soprattutto rielaborando l’esperienza della cooperazione sociale, prima ed originale forma compiuta di impresa sociale. Un modello che negli anni ’90 è stato prima studiato dalle Università europee, poi guardato come un modello da altri paesi, Francia e Portogallo ad esempio, che lo hanno introdotto nella loro legislazione. 

Alla disciplina sull'impresa sociale stanno facendo riferimento alcuni progetti innovativi che vedono la loro ideazione all’interno di cooperative sociali e loro consorzi che decidono di usare un veicolo imprenditoriale diverso considerato che i settori previsti per le imprese sociali sono più ampi.

Con il decreto legislativo 155 del 2006, l’impresa sociale è stata introdotta nell’ordinamento italiano e successivamente il decreto legislativo 112 del 2017 ha radicalmente rivisto la disciplina con una serie di importanti novità.

L’impresa sociale è un particolare soggetto del Terzo settore. E’ una “qualifica” acquisibile da tutti gli enti privati a prescindere dalla forma giuridica di loro costituzione: sia enti del libro I del Codice Civile (associazioni e fondazioni), sia enti del Libro V (società di persone, di capitali e cooperative). Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Come stabilisce l’art. 1, comma 1, d.lgs. 112/2017, la qualifica è riservata agli enti che operano in conformità alle disposizioni del decreto, che cioè osservano e rispettano tutte le regole in esso contenute tra cui, di particolare rilievo, quelle relative all’attività da esercitarsi (art. 2), quelle relative all’assenza di scopo di lucro (art. 3), quelle relative alla redazione e deposito del bilancio sociale (art. 9, comma 2) e al coinvolgimento di lavoratori ed utenti (art. 11). 

Le cooperative sociali ed i loro consorzi
Sono molto importati le previsioni dedicate alle cooperative sociali e i loro consorzi, che ottengono “di diritto” la qualifica di imprese sociali (art. 1, comma 4). Inoltre, ai settori di attività già previsti dalla legge 381 del 1991 per le cooperative sociali di tipo A (socio-sanitario ed educativo), con l’art. 17, comma 1, d.lgs. 112/2017, si aggiungono nuove attività di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto sull'impresa sociale: ovvero, in particolare, la sanità, l’istruzione, la formazione professionale e le attività culturali di particolare interesse sociale a finalità educativa. 

Inoltre, alle cooperative sociali le disposizioni della disciplina sull’impresa sociale si applicheranno, comunque, nel rispetto della legge 381 del 1991 e della normativa specifica delle cooperative.

I settori di attività
La nuova disciplina ha ampliato i campi di attività in cui possono operare le imprese sociali che possono esercitare in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale:

  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 
  2.  interventi e prestazioni sanitarie; 
  3. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 
  4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
  5. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 
  6. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
  7.  formazione universitaria e post-universitaria; 
  8. ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
  9. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 
  10. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; 
  11. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
  12.  formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; 
  13. servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; 
  14. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 
  15. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; 
  16. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 
  17. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
  18. microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 2. 

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati: 

  1. lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; 
  2. persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia. 

L'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo.

Assenza dello scopo di lucro
Gli utili sono vincolati allo “svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio”. Viene, pertanto, vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione a fondatori, soci o associati, lavoratori dipendenti e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. 

L’articolo 3 stabilisce, per favorire l’accesso di capitali di rischio nell’impresa sociale, la possibilità di assegnare dividendi ai propri soci, nel limite del cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, e in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo. 

Il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività
Per assicurare il carattere partecipativo dell’impresa sociale, prevedono forme di coinvolgimento dei lavoratori, utenti ed altri stakeholder (art. 11) e affinché l’impresa sociale sia un luogo dove regni l’equità nel trattamento dei dipendenti, fissano un tetto alla differenze retributive (art. 13). Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. 

Il bilancio sociale per la misurazione dell’impatto sociale generato
L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo Linee guida che saranno adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (art. 9, comma 2).

Gli incentivi
La riforma prevede una serie di novità sul versante degli incentivi (art. 18).
Agevolazioni fiscali. Utili ed avanzi di gestione delle imprese sociali non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d’imposta in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui sono stati conseguiti, e risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti, allo sviluppo dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio, nonché al versamento del contributo per l’attività ispettiva. 

Detrazione fiscale. Chi finanzia un’impresa sociale, sia esso persona fisica ovvero società, potrà beneficiare di una detrazione fiscale pari al 30% dell’investimento nel capitale di un’impresa che diventi impresa sociale nei termini stabiliti dal decreto in esame, a condizione che sia stata costituita da meno di tre anni. La detrazione è valida per tre anni e non può oltrepassare l’importo di un milione di euro in ipotesi di persona fisica, 1,8 milioni nel caso di società. Si evidenzia che i benefici fiscali saranno operativi soltanto a seguito della ricezione dell’autorizzazione della Commissione europea.

Con la riforma, inoltre, viene data la possibilità alle imprese sociale di accedere alla raccolta di fondi tramite portali telematici (crowdfunding), di cui al d.lgs. 58/1998.

Altre disposizioni fiscali sono previste dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017): in particolare le nuove agevolazioni per le imposte indirette, i tributi locali e le donazioni.

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